Finanziamento Pubblico
L'art. 1, cc.125-129 della Legge 4 agosto 2017, numero 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede l'obbligo di pubblicizzare i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti.
Sono obbligati a tali adempimenti le Associazioni e le Fondazioni con qualifica di ONLUS, le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le Associazioni di consumatori a livello nazionale e le imprese.
Sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet gli schemi riportanti i contributi pubblici ricevuti i soggetti sopra indicati che superino i 10.000,00 euro ricevuti da:
-Pubblica Amministrazione
-Società controllate da PA
-Società in partecipazione pubblica
-Associazioni, Fondazioni o Enti di Diritto Privato con bilancio superiore a 500.000,00 euro.
L'obbligo si intende con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro 28 febbraio dell'anno successivo.
Sono obbligati a tali adempimenti le Associazioni e le Fondazioni con qualifica di ONLUS, le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le Associazioni di consumatori a livello nazionale e le imprese.
Sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet gli schemi riportanti i contributi pubblici ricevuti i soggetti sopra indicati che superino i 10.000,00 euro ricevuti da:
-Pubblica Amministrazione
-Società controllate da PA
-Società in partecipazione pubblica
-Associazioni, Fondazioni o Enti di Diritto Privato con bilancio superiore a 500.000,00 euro.
L'obbligo si intende con riferimento agli importi percepiti in ciascun anno, entro 28 febbraio dell'anno successivo.